di Domenico Brancato –
La patente a punti è stata introdotta con Dlgs n° 9/2002 ed è disciplinata dall’art. 126 bis del Codice della Strada con la finalità di garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale.
Al momento del rilascio vengono assegnati 20 punti che, dopo ogni biennio, se il titolare non commette infrazioni, si incrementano di 2 punti, fino al raggiungimento del tetto massimo di 30. Per contro, se si incorre in infrazioni, il punteggio viene decurtato nella misura prevista dalle norme del Codice della Strada che, nel caso in cui in un’unica condotta si commettano più violazioni, stabilisce il limite di 15 punti, sempre che, tali violazioni, non comportino la sospensione immediata o la revoca della patente e la sottrazione di tutti i punti.
Per i neo-patentati, però, in caso di violazioni, nei primi tre anni dal rilascio della patente, è prevista una decurtazione doppia dei punti indicati nella allegata Tabella, anche se resta fermo il limite massimo di 15 punti di decurtazione.
Nel caso di perdita di tutti i punti, è obbligatorio procedere alla ripetizione dell’esame pratico e teorico, per verificare se il conducente risulta ancora abile alla guida. In tal caso, il titolare della patente viene invitato dal Ministero a rifare l’esame entro 30 giorni, durante i quali può ancora circolare. Se però in tale lasso di tempo il patentato non sostiene gli esami o non li supera, la patente viene sospesa a tempo indeterminato e materialmente ritirata e conservata ( Art. 12 del Codice della Strada ). Per poi restituirla, con la riassegnazione dei 20 punti, in seguito al superamento dell’esame e all’accertamento dell’idoneità alla guida da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Chi commette violazioni al Codice della Strada che comportino sottrazione di punti dalla patente viene informato dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Comma 3 dell’Art. 126 bis del C. d. S.), anche se ogni titolare di patente ha la possibilità di verificare in totale autonomia il “saldo punti” seguendo il seguente percorso informatico:
· Registrandosi sul sito ufficiale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida: “Il portale dell’automobilista”, compilando la scheda con i propri dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di patente) e accedendo al servizio dedicato al controllo dei punti;
· Scaricando la app iPatente del Dipartimento dei Trasporti e controllando immediatamente i dati relativi alla propria patente, ivi compreso il punteggio aggiornato;
· Chiamando da telefono fisso il numero 848 782 782 attivo H 24, al costo di una telefonata urbana.
La presente nota vuole essere un contributo per cercare di evitare che l’atmosfera distensiva delle imminenti ferie estive dei molti conducenti di veicoli venga turbata dalle conseguenze di una possibile leggerezza di attenzione nella guida, dovuta anche alla non sempre agevole conoscenza della vastità e complessità dei limiti imposti, al riguardo, dalle norme del Codice della Strada e all’altrettanto, in genere, carente consapevolezza delle penalità che la loro trasgressione comporta.
A tal fine, per agevolarne il riscontro si propone un prospetto riepilogativo di dette norme, in ordine decrescente delle penalità previste in caso di trasgressione. Onde evitare di incorrere, almeno, nelle più ricorrenti gravi violazioni e nelle conseguenti spesso devastanti ripercussioni, le cui raccapriccianti descrizioni, purtroppo, trovano sistematicamente, specie nei fine settimana, ampio spazio fra i contenuti delle cronache dei quotidiani e nei palinsesti dei mezzi d’informazione.
Link tabella Decurtazione Punti Patente
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