Affitti brevi: scatta l’obbligo di comunicare i dati degli inquilini

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di Domenico Brancato

Il Decreto Legge 4 Ottobre 2018 n. 113  stabilisce l’obbligo, per chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate, entro le 24 ore successive all’arrivo.

In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi: di durata inferiore a trenta giorni, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del  Testo Unico delle legge di Pubblica Sicurezza -Tulps – Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché per i proprietari o gestori di case, di appartamenti per vacanze e gli affittacamere.

La comunicazione  dovrà essere inviata online attraverso il sistema “ Alloggiati Web “: Servizio di invio Telematico delle schede Alloggiati ( Vedi Modulo) debitamente compilato, unitamente a tutti gli allegati richiesti:

  • Copia documento di riconoscimento;
  • Copia codice fiscale;
  • Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA – o  di altre forme di ospitalità (Per la compilazione è possibile scaricare i Moduli digitando: Facsimile Moduli per SCIA attività ricettive Regione Lazio ),

in un unico file, in formato PDF, esclusivamente da una PEC,  all’indirizzo di Posta Elettronica: .

Per coloro che non rispetteranno le disposizioni della riportata  normativa è prevista la sanzione di cui  all’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

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