La sanzioni per chi circola senza copertura assicurativa raddoppia!

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di Domenico Brancato

Il Decreto fiscale 2019 convertito nella Legge n. 136, pubblicato nella G.U. del 18 Dicembre 2018, introduce un serie di disposizioni in materia di circolazione. Una delle più importanti prevede salate sanzione per chi, circolando privo di assicurazione, venga nuovamente sorpreso per la stessa violazione, con una multa che può raggiungere l’importo di 6.792 euro.

Dunque, un innalzamento significativo dell’importo rispetto alla norma precedente che al comma 2 dell’art.193 del C.d.S. disponeva: “Chiunque circola senza la copertura  dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 849 a 3.396 euro”.

Articolo 193 che al comma 3 dispone, inoltre, che l’accertamento della mancanza del tagliando valido dell’assicurazione obbligatoria può essere effettuato anche  tramite gli Agenti accertatori, attraverso il confronto dei dati delle polizze rilasciate dalle Agenzie assicuratrici con quelli che provengono dalle apparecchiature gestite dagli organi di polizia stradale.

Per cui, alle multe, quali: eccesso di velocità e divieto di sosta si aggiungono quelle relative alla mancanza della revisione dell’auto e dell’assicurazione, delle quali il cittadino può venire a conoscenza soltanto dopo aver ricevuto la multa a casa. Questa procedura è stata avallata dalla sentenza n. 323/2017, depositata il 27 Febbraio, da un Giudice di Pace di Brescia, a seguito dell’opposizione avverso sanzione amministrativa promossa da un automobilista.

La sentenza precisa che il trasgressore non può eccepire nell’opposizione alla sanzione la mancata contestazione immediata, poiché alla Polizia municipale è consentito verificare a mezzo di strumenti elettronici le eventuali violazioni, senza fermo immediato, in considerazione che l’infrazione è spesso verificata in tempi non istantanei, visto che lo strumento elettronico legge la targa del veicolo e controlla la regolarità dell’assicurazione e della revisione periodica, che però vengono rilevate e confermate dallo strumento medesimo, solo dopo il passaggio della vettura e quindi senza possibilità di contestazione immediata. Questa sentenza è stata confermata anche dal Ministero dell’Interno in una Circolare del 5 Ottobre 2016.

Pertanto, in ragione della Legge 689/1981, in combinato con l’art. 201 del C.d.S deve ritenersi corretta la notifica al domicilio della violazione secondo i modi e i tempi stabiliti dalla normativa.

Ma, mentre il Decreto Fiscale non ha apportato nessuna modifica per quanto concerne l’accertamento dell’infrazioni, è invece intervenuto, a livello sanzionatorio, disponendo all’art. 23 bis la modifica del citato art. 193  del C. d. S, al cui comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: “ Nei casi indicati del comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata “.

Riepilogando quindi, chi circola senza copertura assicurativa e nell’arco di 2 anni, viola il comma 2 del citato art. 193 del C. d. S, andrà incontro alle seguenti sanzioni:

  • Multa raddoppiata: da euro 849 e 3.396 a euro 1.698 e 6.792;
  • Sanzione accessoria della sospensione della patente: da 1 a 2 mesi;
  • Fermo amministrativo: di 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione, anche se il proprietario provvede al pagamento della multa in misura ridotta (L’art. 202 ammette il pagamento di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ed una ulteriore riduzione del 30 %, se il pagamento medesimo viene corrisposto, rispettivamente, entro 60 e 5 giorni  dalla contestazione  o dalla notifica) e dell’importo  del premio assicurativo per  almeno 6 mesi;
  • Pagamento delle spese di: prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro e per il successivo fermo del veicolo, da effettuarsi prima della restituzione del veicolo, se il conducente coincide con il proprietario. In caso contrario, il soggetto a cui è stato notificato il verbale deve  comunicare i dati personali del trasgressore all’ente accertatore ed allegare alla comunicazione apposita dichiarazione sottoscritta dal conducente.

In definitiva, ai proprietari-conducenti di veicoli, da quanto sopra esposto, non conviene evadere la stipula o trascurare di rispettare la scadenza  del rinnovo dell’assicurazione obbligatoria RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli: contratto assicurativo stipulato con la Compagnia che liquida i danni materiali e fisici  causati dal veicolo a terzi, in caso di sinistro) e la revisione periodica per la verifica dell’efficienza del veicolo (4 anni dall’immatricolazione e successivamente ogni  2 anni), per non incorrere in onerose multe e sanzioni accessorie che possono comportare la pregiudizievole sospensione (per oltre un mese e mezzo) dell’uso del mezzo risultato non in regola nei confronti dell’osservanza  dei descritti adempimenti.

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