Voucher lavoro: cosa cambia dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del ‘Decreto dignità’

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di Domenico Brancato

La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis  del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.

Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa  in modo sporadico e saltuario.

Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS, che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.

I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).

In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione – REI – ( Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.

Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:

  • Il Libretto Famiglia (LF) adottabile solo da utilizzatori (datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionale fornito da lavoratori definiti prestatori) che possono utilizzarlo  per acquisire prestazioni professionali inerenti: – lavori domestici, incluse attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione; – l’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili; – e l’insegnamento privato supplementare.

Esso è destinato a persone fisiche , che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.

Ed  è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di  10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:

  • 8,00 per il compenso de prestatore;
  • 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 per il finanziamento degli oneri di Gestione.

Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; – il numero di titoli utilizzati per il pagamento; – il luogo di svolgimento della prestazione; – la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; – altre informazioni per la gestione del rapporto. 

Comunicazione  che,  successivamente,  verrà notificata, tramite  E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel  comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:

  • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8  dell’art. 54-bis;
  • Imprese dell’edilizia e di settori affini;
  • Ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi,

 si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.

 

  • Il Contratto di Prestazioni Occasionali (CPO), al quale possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati e le pubbliche Amministrazioni. Queste ultime possono usarlo solo per esigenze temporanee o eccezionali e per specifiche attività previste dalla legge. Anche in questo caso, gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa nel semestre precedente con i lavoratori.

Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:

  • Datori di lavoro che, nel corso dell’anno precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo, eccetto che per le prestazioni fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale, non iscritti, per l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • Imprese edili operanti nel settore delle miniere, cave e torbiere e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo (pietra da costruzione e ornamentale );
  • Esecuzione di appalti di opere e servizi.

Le imprese agricole possono ricorrere al CPO soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Studenti di età inferiore a 25 anni;
  • Disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( DID ) all’Azienda Nazionale Politiche Attive Lavoro ( ANPAL );
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione ( REI ) o di Sostegno per l’Inclusione Attiva ( SIA ) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e,  comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.

Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:

  • Progetti sociali per specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Emergenze legate a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o Associazioni di volontariato;
  • Organizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia,  deve  comunicare, attraverso il servizio online,  entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.

Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:

– un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno ( art. 54-bis, comma 1, lett. A ), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro ( art. 54-bis, comma 1, lett. B ) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;

– il datore di lavoro, che  può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.  

Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo  lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della  durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro,  relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative.  Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti,  non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.

I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori,  all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti ( nel caso di morte dell’assicurato )  e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis,  come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL – stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato  art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52,  rispettivamente per l’area:

  • lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione
  • lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali
  • lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, di appartenenza del lavoratore.

Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.

Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti,  il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.

L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:

  • Versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE) con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento, a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale:
  • “LIFA“ Per il Libretto Famiglia;
  • “CLOC“ per il Contratto di prestazione occasionale.
  • Le Pubbliche Amministrazioni , invece, utilizzeranno il  modello F24EP.
  • Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carte di credito/debito.

A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.

Mentre, per  il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.

L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:

  • accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato all’atto della registrazione;
  • o bonifico bancario domiciliato, con spese a carico del prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Sia gli utilizzatori che i  prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale Web dell’INPS, seguendo le indicazioni riportate nell’apposita  Guida Operativa;
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dell’INPS.

All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali ( PIN INPS, credenziali SPID ) e  scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.

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