Nuova disciplina delle prove per il conseguimento delle patenti per la conduzione di motocicli

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di Domenico Brancato

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 Settembre 2018 introduce nuove disposizioni relative  alle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie: 

  • A1 ( Età minima 16 anni per la guida di: – Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 Kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; – Tricicli di potenza massima non superiore a 15 Kw; – Macchine Agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli: m 1.60 di larghezza, 4.00 di lunghezza, 2.50 di altezza ed il peso, a pieno carico, non eccedente 2.5 tonnellate);  
  • A2 ( Età minima 18 anni per la guida di motoveicoli di potenza non superiore a 35 Kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0.2 Kw/Kg )
  • A o A3 ( 21  anni per guida  di tricicli di potenza superiore a 15 Kw e 24 anni  e 20 anni, a condizione di essere titolare di patente A2 da almeno 2 anni, per la guida di motoveicoli di tutti i tipi.  Ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta – L3e – o con carrozzetta  – L4e -. Cioè veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di un numero massimo di 4 persone, muniti di motore con cilindrata superiore a 50 cm3, se a combustione interna e/o aventi velocità massima superiore a 45 Km/h ).

Ciò, per il soddisfacimento dell’esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti, organizzandole, in  tre fasi, invece delle sei fasi previste dal Decreto Ministeriale  8 Gennaio 2013. Come stabilito dal DM 19 Dicembre 2012, per il conseguimento della Patente di guida delle Categorie  B e BE e dal DM 8 Gennaio 2013, per il conseguimento delle Patenti di guida delle Categorie C1,  C, D1, D, C1E, CE, D1E  e DE.

Fasi che comprendono:

  • La verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, riguardante il come indossare il vestiario da motociclista: casco integrale, guanti, giacca con protezione dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi, protezioni delle ginocchia e paraschiena;
  • L’esecuzione delle manovre lungo un percorso (vedi immagine), sui circuiti di prova delimitati da strisce orizzontali, consistente in  un esercizio di equilibrio a bassa velocità, poi di slalom, avvitamento ostacolo e frenata, con velocità che da 30 Km/h passa a 50 Km/h, fra coni  di altezza non inferiore a 30 cm, dislocati a distanza variabile da m 2.2, 4.0 e 1.0, lungo due corridoi,  di cui il primo lungo m 18,2 e largo m2,2 ed il secondo della lunghezza di 25 m e la larghezza di 1,3 m.

Il candidato per superare la prova non dovrà incorrere  in nessuna  delle seguenti irregolarità:

  • Toccare uno o più coni;
  • Saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
  • Mettere un piede a terra;
  • Coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità;
  • Impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il per corso.
  • I comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza le operazioni previste, adottando tutte le opportune precauzioni.

La durata dell’intero esame pratico è prevista  di 30 minuti.

Le nuove norme verranno applicate a partire dal 2 Gennaio 2019 e riguarderanno anche chi ha presentato la domanda prima dell’entrata in vigore il nuovo Decreto.

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